Dopo la richiesta da parte dell’Associazione italiana di medicina estetica odontoiatrica (S.I.M.E.O) e della Perioral and oral integrated esthetics scientific international society (P.O.I.E.S.I.S.), l’AIFA si è così pronunciata.
La legge 24 luglio 1985 n. 409 recita che: «formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonchè alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche» e stabilisce che «gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all’esercizio della loro professione».
Pertanto dato che il medicinale «Botox» e’ autorizzato per il trattamento di spasmo emifacciale e distonie focali associate e che il medicinale «Dysport» e’ autorizzato per il trattamento dello spasmo emifacciale, si dispone che, può essere accettata l’estensione all’odontoiatra della possibilita’ di prescrivere e somministrare la tossina botulinica di tipo A, quando si utilizzano Botox e Dysport per il trattamento rispettivamente di spasmo emifacciale e distonie focali.
L’utilizzo aggiuntivo che viene consentito in odontoiatria pertanto è al solo fine terapeutico e non estetico.