In base a quanto stabilito dal Regolamento UE in materia di prodotti per lo sbiancamento dentale nel 2013, i prodotti cosmetici con concentrazione maggiore d i 0,1% e minore o uguale al 6% di perossido di idrogeno, non possono più essere venduti al pubblico, ma devono essere utilizzati da un professionista.
Il CED ha avviato un’indagine tra le associazioni aderenti per assicurarsi che il regolamento venga correttamene applicato nei diversi Stati e, dalle risposte ricevute, è emersa una certa uniformità legislativa.
Eccezion fatta per la Lituania, lo sbiancamento dentale eseguito con i prodotti sopra citati viene considerato un procedimento di competenza dell’odontoiatra.
In tutti i Paesi, dunque, la responsabilità è dell’odontoiatra, ma in Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Lituania, Irlanda, Regno Unito, Slovacchia e Ungheria lo sbiancamento professionale può essere effettuato, sotto indicazione del dentista, anche dall’igienista dentale e nel Regno Unito anche dagli odontotecnici.
In Svizzera utilizzano questi prodotti anche i centri estetici.
E’ inoltre emerso come lo sbiancamento dei denti sia uno dei trattamenti più frequentemente eseguiti da soggetti abusivi e non autorizzati. Solo nel Regno Unito, nel 2014 sono state denunciate 1.424 pratiche illegali. In 12 Paesi dell’Unione non si è a conoscenza di azioni giudiziarie attivate, mentre negli altri le azioni giudiziarie sono incentrate sulle pratiche illegali e solo in Belgio vi sono casi di azioni giudiziarie per danni conseguenti al trattamento.
Ma come viene inquadrato lo sbiancamento al perossido di idrogeno al 40% come l opalescence boost?