L’evoluzione delle tecnologie radiologiche e l’aumento degli esami radiologici effettuati mettono in evidenza il tema della radioprotezione e delle norme e dei principi che regolano tale materia. La radioprotezione in odontoiatria ha molteplici sfaccettature. Oggi vogliamo considerare il principio di giustificazione.
Nell'ultimo decennio si è raggiunto un notevole progresso nelle attrezzature per esami radiologici, e in genere nelle tecniche di immagine, che hanno ridotto la necessità di esposizione nel singolo paziente.
Tuttavia, sono aumentate le esigenze e il numero di indagini, di conseguenza, si è incrementato notevolmente, e la radioprotezione è diventato un elemento fondamentale per la tutela della salute dei pazienti.
Bisogna inoltre sottolineare che l’attività di diagnostica per immagini effettuata direttamente dallo specialista odontoiatra è attualmente molto diffusa e richiede un continuo aggiornamento su aspetti importanti come la giustificazione, l’appropriatezza delle richieste di radiografie e il consenso informato.
Principio di giustificazione: la normativa di riferimento
La normativa di riferimento per la radioprotezione è il decreto legislativo n. 187/2000, “Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche”.
Tale decreto contiene norme che si rifanno a quanto già presente nel D. Lgs 230/95, e poi ripreso dal D. Lgs 241/2000, che riguarda la protezione fisica, il controllo delle apparecchiature eccetera - e la protezione dei lavoratori, mentre il D. Lgs 187/2000 è quello che interessa più specificamente l’attività medica.
Le norme di radioprotezione a cui ci si deve attenere prevedono piena giustificazione dell’indagine:
- il medico prescrittore (e lo specialista) ne è responsabile e deve tenere conto dei rischi/benefici per il paziente, motivando la richiesta e fornendo le opportune informazioni cliniche per la corretta esecuzione della procedura diagnostica;
- ottimizzazione ai fini di ottenere le massime informazioni con la minor irradiazione del paziente.
La regola di fondo deve essere comunque l’autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali.
La radioprotezione e l’archivio radiologico
D.M. 14 febbraio 1997
“Determinazione delle modalità affinché i documenti radiologici e di medicina nucleare e i resoconti esistenti siano resi tempestivamente disponibili per successive esigenze mediche, ai sensi dell’art. 111, comma 10, del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230.” G.U. 11 marzo 1997, n. 58.
Il decreto 14/2/97 riguardante l’utilizzo di documenti già eseguiti è da considerarsi valido, in quanto la ratio dell’art. 3 del D. Lgs 187/2000 è che il prescrivente e lo specialista, per evitare esposizioni non necessarie, si avvalgono delle informazioni acquisite o si assicurano di non essere in grado di procurarsi precedenti informazioni diagnostiche o documentazione medica pertinenti alla prevista esposizione.
Sebbene ci sia stata l’abrogazione di alcuni articoli, una nota della Regione Lombardia, sentito il Ministero della Salute, ribadisce le modalità di tenuta dell’archivio radiologico in linea con i criteri poi espressi dal D. Lgs 187/2000: ove la documentazione non venga consegnata al paziente, questa deve essere custodita in locale predisposto o in archivio elettronico in conformità con le direttive dell’Agenzia dell’informazione della pubblica amministrazione e comunque deve essere disponibile a richiesta per successive esigenze mediche per un periodo non inferiore a 10 anni.
Attenzione: qualunque sia la forma di archivio prescelta deve essere disponibile a richiesta per successive esigenze mediche.
Documentazione non consegnata al paziente, deve essere mantenuta per almeno 10 anni e resa disponibile a richiesta (in caso di attività radiologica specialistica).
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Articolo tratto dal corso “Radioprotezione in Odontoiatria”.