La radioprotezione è un aspetto di primaria e assoluta importanza nell’economia di qualsiasi modello ambulatoriale in cui vengano effettuate prestazioni odontoiatriche e vengano adoperate competenze e macchinari necessari in radiologia. Non va dimenticato che l’odontoiatra è una delle poche figure specialistiche – al di là del radiologo, ovviamente – che effettua abitualmente di persona esami diagnostici basati sulle radiazioni ionizzanti.
Chi gestisce l’ambulatorio stesso ha, per forza di cose, una responsabilità maggiore nella gestione delle apparecchiature e degli ambienti radiologici. Tuttavia, è fondamentale che egli si avvalga appieno della collaborazione di tutti i dipendenti, che devono essere istruiti al meglio e anche motivati. D’altronde, non è mai banale sottolineare che, prima ancora degli aspetti medico-legali, il valore da tutelare è la salute di tutti coloro che frequentano lo studio.
Come noto, l’argomento in oggetto non è di facile approccio anche per gli addetti ai lavori, poiché rappresenta l’adattamento di una regolamentazione pensata per le strutture nosocomiali a realtà assai più piccole, finanche di genere monoprofessionale.
In ogni caso, si partirà da una precisa classificazione delle persone che possono entrare in contatto con ambienti dedicati alla diagnostica radiologica. La classificazione, ai sensi dell’art.4 comma 2 D.Lgs 241/00, è qui di seguito riportata:
• lavoratori non esposti: soggetti che, sempre nell’anno solare, non sono suscettibili di ricevere una esposizione superiore a 1mSv/y
Limite dose efficace ≤ 1 mSv/y
Limite dose equivalente cristallino ≤ 15 mSv/y
Limite dose equivalente pelle ≤ 50 mSv/y (calcolato indipendentemente dalla superficie esposta)
• lavoratori esposti: sono classificati come tali coloro che, a seguito delle attività svolte, sono suscettibili di ricevere nell’arco di un anno un’esposizione superiore a 1 mSv
se:
> 1 mSv/y lavoratori esposti di categoria B
> 15 mSv/y equivalenti (1/10 di 150 mSv/y) al cristallino
> 50 mSv/y equivalenti (1/10 di 500 mSv/y) alla pelle
se:
> 6 mSv/y efficaci (3/10 di 20 mSv/y) lavoratori esposti di categoria A
> 45 mSv/y equivalenti (3/10 di 150 mSv/y) al cristallino
> 150 mSv/y equivalenti (3/10 di 500 mSv/y) alla pelle.
La legge prevede anche un’altra differente classificazione, la quale raggruppa nel loro insieme tutti i possibili frequentatori dell’ambulatorio:
• persone del pubblico: rappresentano i non esposti, o meglio gli individui della popolazione ad esclusione degli esposti (lavoratori, apprendisti, studenti)
• popolazione nel suo insieme: comprende, ovviamente, gli esposti (lavoratori, apprendisti, studenti) più le persone del pubblico (non esposte).
Vengono invece definiti gruppi di riferimento quelli che ricevono un’esposizione ragionevolmente omogenea e rappresentativa degli individui maggiormente esposti all’interno della popolazione generale.
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