Il dirigente odontoiatra

Se ne discute da tempo, se ne discuterà per molto ancora. Fino a quando “a Palazzo” non decideranno, l’odontoiatra si rassegni ed eviti di affannarsi in concorsi indetti per assumere specialisti… specializzati.

È pacificamente accettato che i medici che abbiano conseguito la specializzazione in odontoiatria siano equiparati agli odontoiatri e possano esercitarne, quindi, la relativa professione. Il Sistema Sanitario Nazionale però non si accontenta: il dirigente odontoiatra, iscritto al relativo Albo e quindi odontoiatra o medico odontoiatra specializzato in odontoiatria (specializzazione – questa – soppressa con l’istituzione del corso di laurea specifico) dovrà anche possedere un’altra specializzazione espressamente riferita all’attività professionale di cui al posto da ricoprire.

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Il caso

Il dottor T.G., odontoiatra, vincitore di un concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente odontoiatra presso la ASL di Venosa (cui era, però, stato ammesso con riserva di accertamento dei requisiti di partecipazione) diffidava l’Amministrazione Sanitaria perché provvedesse senza esitazione alla sua assunzione. Per tutta risposta, la ASL richiamava una pronuncia emessa dal Consiglio di Stato nel 2004 (la n. 3597) e, abbracciando la tesi ivi contenuta circa la necessità – in capo ai candidati a un concorso per l’accesso al primo livello dirigenziale nel sistema concorsuale del Servizio Sanitario Nazionale – del possesso del diploma di specializzazione sia per gli odontoiatri che per i medici odontoiatri, temporeggiava in attesa dell’approvazione della graduatoria conclusiva.

Il dottore proponeva, quindi, immediato ricorso al T.A.R. lamentando un eccesso di potere e una falsa applicazione della L. 409/1985 istitutiva del corso di laurea in odontoiatria.

Omettendo in questa sede di affrontare noiosi cavilli giuridici e normativi di cui ai motivi di gravame assolutamente inconferenti con la professione odontoiatrica, il ricorrente lamentava la violazione della suddetta Legge affermando che il requisito della specializzazione in odontoiatria avrebbe dovuto essere in realtà superfluo per chi, come lui, aveva conseguito la laurea in odontoiatria. Argomentava evidenziando il carattere già specialistico di tale scuola, deducendo che il laureato in odontoiatria “non deve dimostrare di sapere fare l’odontoiatria, perché siffatta qualificazione specialistica è allo stesso già riconosciuta per effetto del conseguimento della laurea e del superamento dell’esame di Stato”. 

Ricordava, poi, come la professione di odontoiatra, ai sensi della stessa Legge istitutiva, potesse essere esercitata anche da laureati in medicina e chirurgia, a condizione però che fossero in possesso di una precisa specializzazione in campo odontoiatrico. E concludeva asserendo che il diploma di specializzazione richiesto dall’art. 28 D.P.R. 483/1997 sarebbe stato riferibile solo ed esclusivamente ai soggetti in possesso della laurea in medicina, e non anche ai laureati in odontoiatria.

La decisione

Il T.A.R. affrontava – e direi giustamente – la problematica prescindendo da un eventuale giudizio di liceità/opportunità e inquadrandola da un punto di vista prettamente e meramente normativo.

Richiamava così l’art. 15, comma 7, del D. Lgs. 502/1992, che prevedeva concorsi pubblici per titoli ed esami per accedere alla dirigenza sanitaria, disciplinato ai sensi del D.P.R. 483/1997 che dal canto suo stabiliva, per i vari concorsi delle categorie professionali appartenenti al ruolo sanitario, i requisiti necessari in capo ai candidati. E, con specifico riferimento al concorso per l’accesso al livello di dirigente odontoiatra, l’art. 28 così recitava (e, ahimè, tuttora recita): “Concorso, per titoli ed esami, per il primo livello dirigenziale odontoiatra – Requisiti specifici di ammissione. 1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: 

a) laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonché laurea in medicina per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all’esercizio della professione di odontoiatra; 

b) specializzazione nella disciplina; 

c) iscrizione secondo le modalità indicate dalla Legge 24 luglio 1985, n. 409, al rispettivo Albo dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. 

2. La specializzazione fatta valere come titolo legittimante l’esercizio della professione di odontoiatra non è valida ai fini dell’ammissione al concorso”. 

La normativa appare, invero, molto pretenziosa: i laureati in odontoiatria, oltre alla laurea in odontoiatria e all’iscrizione all’Albo, dovranno aver conseguito altra specializzazione, mentre i laureati in medicina e chirurgia, oltre alla specializzazione in odontoiatria che abilita di per sé all’esercizio della professione di odontoiatra e all’iscrizione all’Albo, dovranno aver ottenuto un secondo diploma di specializzazione sempre in materia afferente. E la necessità di una doppia specializzazione in capo ai medici che intendano partecipare al concorso da dirigente odontoiatra è confermata sempre dall’art. 28 D.P.R. 483/1997 al secondo comma (“La specializzazione fatta valere come titolo legittimante l’esercizio della professione di odontoiatra non è valida ai fini dell’ammissione al concorso”).

Applicando la norma alla lettera, il Giudice Amministrativo proseguiva sostenendo che se la specializzazione in odontoiatria (soppressa a seguito dell’istituzione del relativo corso di laurea) per i laureati in medicina e la laurea in odontoiatria per gli odontoiatri (oltre all’obbligatoria iscrizione all’Albo per entrambi) erano requisiti sufficienti per l’esercizio dell’attività libero professionale di odontoiatra, non così era per ricoprire l’incarico di dirigente odontoiatra del S.S.N., per il cui accesso sia i medici odontoiatri che gli odontoiatri avrebbero dovuto essere in possesso di un ulteriore diploma di specializzazione afferente al posto da ricoprire, fatta salva comunque la possibilità di accesso con una specializzazione in una disciplina affine.

Adeguando alla controversia in esame quanto emerso dalla semplice lettura del testo normativo, concludeva che la laurea in odontoiatria se da un lato abilitava allo svolgimento della professione di odontoiatra, non era d’altra parte requisito sufficiente per far acquisire il primo livello dirigenziale nel sistema concorsuale del S.S.N., per l’accesso al quale l’ordinamento aveva espressamente previsto il possesso non solo della laurea ma anche della specializzazione (come giurisprudenza conforme e costante ex multis Consiglio di Stato Sez. IV n. 3597/2004 e Consiglio di Stato Sez. I n. 3610/2009).

Alla stregua delle considerazioni svolte si rivelava pure inconferente la tesi avanzata dal ricorrente, secondo cui l’odontoiatra non avrebbe potuto comunque conseguire il diploma di specializzazione a causa della soppressione delle scuole di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria dopo l’introduzione del corso di laurea in odontoiatra. Osservava infatti il Collegio che, in forza del contesto normativo sopra delineato, la specializzazione richiesta all’odontoiatra al fine di poter partecipare al concorso per l’accesso al posto di dirigente odontoiatra avrebbe potuto essere conseguita in una delle discipline previste nelle scuole di specializzazione istituite presso le università quali quelle di Chirurgia Orale, di Ortognatodonzia, di Odontoiatria Pediatrica e di Odontoiatrica Clinica Generale.

Era comunque fatta salva la possibilità per l’odontoiatra di accedere alla dirigenza sanitaria, non solo con il possesso della specializzazione in uno dei profili di apprendimento propri delle branche dell’odontoiatria come i diplomi di specializzazione sopra indicati, ma anche con il possesso del diploma di specializzazione in una “disciplina affine”.

Orbene, il bando de quo prevedeva espressamente, tra i requisiti richiesti per la candidatura, oltre al diploma di laurea anche il diploma di specializzazione e ciò in conformità al dettame normativo di cui al sopra richiamato art. 28 D.P.R. 486/1997: l’interpretazione del bando di concorso prospettata dal ricorrente (requisiti: a. la laurea in odontoiatri e protesi dentaria ovvero la laurea in medicina per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all’esercizio della professione di odontoiatra; b. la specializzazione nella disciplina; c. iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri) secondo la quale gli odontoiatri avrebbero potuto accedere al posto di dirigente odontoiatrico pur non in possesso del diploma di specializzazione, oltre che in contrasto con le prescrizioni di cui al punto b. e con l’art. 28 D.P.R. 483/1997 sarebbe stata in aperto contrasto con il principio di eguaglianza costituzionalmente garantito dall’art. 3 della Costituzione, atteso che, mentre per i medici sarebbe stata richiesta una doppia specializzazione, per gli odontoiatri sarebbe stato sufficiente il solo diploma di laurea.

Il DDL Sanità

Vissuta come un’ingiustizia (sia dai medici odontoiatri che devono essere in possesso di due titoli di specializzazione, sia dagli odontoiatri che devono specializzare la laurea specialistica già conseguita), la disciplina concorsuale prevista dall’art. 28 D.P.R. 483/1997 è attualmente sottoposta a giudizio da parte dell’attuale Ministro della Salute che ha inserito, nel proprio Disegno di Legge in materia sanitaria, l’art. 11 volto a ottenere l’abrogazione della lettera b) (l’ulteriore specializzazione nella disciplina, per l’appunto) dall’articolo sopra citato.

Ciò anche dovuto ad alcune sparute decisioni Amministrative (si veda, per esempio un Consiglio di Giustizia Amministrativa della regione Sicilia che sentenziava in analogo caso, interpretando in modo sistematico la normativa di riferimento, come l’odontoiatra fosse già titolare di una specializzazione in odontoiatria avendola conseguita unitamente al diploma di laurea) che fomentavano i cuori dei dentisti amareggiando però i medici sempre costretti alla duplice specializzazione.

Ove venisse auspicabilmente approvato il punto di cui al Disegno di Legge si tornerebbe a una situazione di “normalità” che eviterebbe questa guerra tra poveri alla ricerca disperata (e più che legittima) di un posto fisso.

Il dirigente odontoiatra - Ultima modifica: 2011-05-25T15:34:50+00:00 da Redazione