L’imposta di bollo va sempre assolta su ogni fattura medica, nel caso in cui la stessa sia esente da Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR n. 633/1972, e di importo superiore a 77,47 euro. E il soggetto tenuto all’applicazione del cont …
L’imposta di bollo va sempre assolta su ogni fattura medica, nel caso in cui la stessa sia esente da Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR n. 633/1972, e di importo superiore a 77,47 euro. E il soggetto tenuto all’applicazione del contrassegno è colui che emette il documento fiscale.
Marco Cremonesi commercialista, Milano
Con l’introduzione dall’1 gennaio 2019 della fatturazione elettronica, una delle principali questioni sollevate dai professionisti, e dai loro clienti, riguardava la modalità di corresponsione dell’imposta di bollo sulle fatture in esenzione IVA o recanti prestazioni non soggette ad IVA per importo superiore ad Euro 77,47.
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