Consapevolezza nella lettura di una polizza

Il gergo utilizzato nei contratti di assicurazione spesso non è pienamente compreso… analizziamo quindi alcuni dei termini maggiormente ricorrenti

All’interno del contratto assicurativo di responsabilità civile professionale, l’assicurato si imbatte frequentemente in definizioni tecniche non sempre immediatamente percepibili nel loro corretto e completo significato. Gli assicuratori e gli intermediari, dal canto loro, nei rapporti con i professionisti danno per scontata la conoscenza di alcuni termini. Il rischio di una tale situazione è che spesso si legge una polizza senza avere l’esatta consapevolezza del significato concreto delle clausole che poi si vanno a sottoscrivere. Riteniamo, pertanto, utile soffermarci sul significato di taluni termini ricorrenti nell’ambito dell’assicurazione della responsabilità civile professionale.

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Qual è il significato del termine “contraente”?

Il contraente di una polizza assicurativa è il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio o di terzi.

Qual è il significato del termine “assicurato”?

L’assicurato della polizza è la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è protetta dall’assicurazione.

Il “contraente” di una polizza assicurativa coincide con l’“assicurato”?

Non necessariamente. Più nello specifico, tale coincidenza sussiste quando il contratto assicurativo viene stipulato esclusivamente nell’interesse del soggetto stipulante. In tale caso, il contraente è lo stesso soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Il contratto assicurativo potrebbe tuttavia essere stipulato anche nell’interesse di terzi, che vengono a essere protetti dall’assicurazione (e che quindi si definiscono assicurati) pur senza assumere la veste di contraenti la polizza.

Che cos’è una “polizza collettiva”?

Per polizza collettiva si intende il contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell’interesse di più assicurati. In genere, gli assicurati sono i dipendenti di un’azienda (in tal caso il contraente è il datore di lavoro) oppure gli appartenenti a una medesima categoria professionale.

Che cosa si intende per “premio” assicurativo?

Il premio è la somma dovuta dal contraente all’impresa assicuratrice. Pertanto, esso costituisce il costo della copertura assicurativa. Solitamente la periodicità del pagamento del premio è annuale. L’impresa assicuratrice potrebbe anche prevedere, con o senza maggiorazione, un frazionamento del premio.

Che cosa si intende per “massimale”?

Il massimale rappresenta la massima esposizione dell’impresa assicuratrice. Conseguentemente, la somma indicata in polizza quale massimale rappresenta il limite massimo di indennizzo contrattualmente stabilito. Il massimale può essere rapportato all’anno assicurativo oppure al singolo sinistro o, ancora, può essere pattuito per anno e per sinistro.

Esempio 1

  • Massimale euro 500.000
  • Danno euro 200.000
  • Indennizzo euro 200.000

Esempio 2

  • Massimale euro 500.000
  • Danno euro 700.000

Indennizzo euro 500.000 (l’impresa assicuratrice corrisponde l’importo di euro 500.000 pari al massimale assicurato. L’assicurato dovrà provvedere con il proprio patrimonio al risarcimento degli ulteriori euro 200.000, importo quest’ultimo pari alla differenza tra l’ammontare del danno e il massimale assicurato).

Che cosa si intende per “indennizzo”?

L’indennizzo è la somma dovuta dall’impresa assicuratrice in caso di sinistro.

Che cosa si intende per “franchigia”?

La franchigia è l’importo prestabilito che in caso di sinistro l’assicurato tiene a suo carico e per il quale l’impresa assicuratrice non riconosce l’indennizzo.

Esempio 1

  • Danno euro 1000
  • Franchigia euro 270
  • Indennizzo euro 730 (danno euro 1000 – franchigia euro 270)

Esempio 2

  • Danno euro 200
  • Franchigia euro 270
  • Indennizzo 0 (non dovuto perché il danno è inferiore alla franchigia)

Che cosa si intende per “scoperto”?

Lo scoperto è la percentuale di somma liquidabile secondo i termini di polizza che rimane a carico dell’assicurato.

Esempio 1

  • Danno euro 10.000
  • Scoperto 10% con il minimo di euro 500
  • Indennizzo euro 9000 (danno euro 10.000 – scoperto 10%)

Esempio 2

  • Danno euro 1000
  • Scoperto 10% con il minimo di euro 500
  • Indennizzo euro 500 (danno euro 1000 – scoperto di euro 500, in quanto lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo indennizzabile)

Che cosa si intende per “intermediario”?

L’intermediario è la persona fisica o giuridica, iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all’art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Che cosa si intende per “danno”?

Nella responsabilità civile professionale il danno è rappresentato dalla morte o dalle lesioni personali, distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.

Che cosa si intende per “perdita patrimoniale”?

La perdita patrimoniale è rappresentata dal pregiudizio economico causato a terzi, che non sia effetto o conseguenza diretta o indiretta di danni.

Chi assume la qualità di “terzo danneggiato”?

Nelle assicurazioni della responsabilità civile, il terzo danneggiato è la vittima del fatto illecito il cui risarcimento, nei limiti del massimale, viene garantito dall’assicuratore.

Che cosa si intende per “rischio” assicurato?

Il rischio è la probabilità che si verifichi il sinistro.

Che cosa si intende per “rischi esclusi”?

I rischi esclusi dalla copertura assicurativa sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall’assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Le esclusioni possono dipendere da circostanze diverse riguardanti: la causa dell’evento dannoso, il tipo di danno che ne è derivato, il tempo e il luogo in cui il sinistro si è verificato ecc.

Che cos’è il “sinistro”?

Il sinistro è costituito dal verificarsi dell’effetto dannoso per cui è prestata l’assicurazione.

Che cosa si intende per “aggravamento del rischio”?

Si ha aggravamento del rischio assicurativo nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa in misura tale per cui, se la società fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l’avrebbe stipulata a condizioni diverse.

Che cosa di intende per “diminuzione del rischio”?

Si ha diminuzione del rischio assicurativo nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, diminuisce la probabilità che si verifichi l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa.

Che cosa si intende per “recesso”?

Il recesso è lo scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale e quindi del rapporto assicurativo.

Che cos’è la “nota informativa”?

Il regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 ha previsto l’obbligo di consegna al contraente, prima della stipula del contratto di assicurazione, di un documento denominato nota informativa con uno schema predeterminato.

Il contenuto della nota informativa si suddivide in due parti:

a) informazioni relative all’impresa di assicurazione e quindi informazioni generali (forma societaria, sede legale, recapiti, autorizzazione all’esercizio dell’assicurazione) e informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa (patrimonio netto, capitale sociale, riserve patrimoniali, indice di solvibilità riferito alla gestione danni);

b) informazioni relative al contratto assicurativo (garanzie e opzioni, durata del contratto, modalità di versamento dei premi, regime fiscale, legislazione applicabile, reclami in merito al contratto ecc).

Quali sono le competenze dell’ISVAP?

L’ISVAP è l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Trattasi di un ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione nonché sugli intermediari assicurativi.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati presso la sede legale dell’Impresa Assicuratrice. Qualora l’assicurato non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Consapevolezza nella lettura di una polizza - Ultima modifica: 2011-10-26T11:47:22+00:00 da Redazione