Il sequestro

La sentenza della Corte di Cassazione non riporta nello specifico l’accaduto, il caso individuato quale reato ai sensi dell’art. 348 del Codice Penale in quanto obbligatoriamente indirizzata a chiarire questioni squisitamente procedurali sulle quali era stato avanzato da un odontoiatra ricorso in opposizione all’ordinanza di convalida del sequestro dello studio professionale di cui era titolare. Si possono comunque ipotizzare il solito scenario e i soliti protagonisti: lo studio odontoiatrico come sfondo, un odontotecnico colto con le mani nel… cavo orale di un paziente e un dentista complice se non addirittura propugnatore.

Il Sequestro Preventivo

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Recita l’art. 321 del Codice Penale:
«1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell’esercizio dell’azione penale. …». Il sequestro preventivo è annoverato tra le misure cautelari reali (che si distinguono dalle misure cautelari personali perché vanno a incidere non sulla libertà personale del reo bensì su cose mobili e immobili in qualche modo connesse e riconducibili al compimento del reato) e comporta la sottrazione materiale e/o giuridica di un bene alla disponibilità del titolare, e ciò per esigenze legate alla tutela della collettività, anche con riguardo alla pericolosità sociale del bene stesso.

Con il richiedere l’applicazione di questa misura cautelare reale si intende evitare che l’utilizzo o anche solo il semplice possesso del bene possano agevolare la concretizzazione di altri reati, oltre a quello per il quale il sequestro è stato disposto, ovvero peggiorare le conseguenze derivanti dal commesso reato. Presupposti per la sua applicazione sono in primo luogo il compimento del reato e, quindi, la presenza di elementi concreti da porre a base della tesi di sussistenza di un fatto previsto come reato. Di poi il collegamento del bene al reato, e quindi la sua pertinenza, la sussistenza di uno stretto rapporto tra il reato oggetto di indagine e il bene tanto da dover ritenere necessaria la sua sottrazione alla disponibilità del soggetto privato.

Detto legame non dovrà essere occasionale ma sarà invece concreto e indissolubile. Ultimo presupposto da cui non si può prescindere è l’esistenza di un serio pericolo di ulteriori eventi pregiudizievoli ove non si vada a operare il sequestro preventivo, e quindi la seria e concreta possibilità che la disponibilità del bene induca la commissione di altri reati, o l’aggravamento degli effetti negativi derivati dal reato già commesso. Il sequestro preventivo è una figura relativamente nuova, una costola aggiungerei doverosa del sequestro delle cose pertinenti al reato ai fini istruttori e impeditivi.

È una misura oggi comunemente richiesta dal pubblico ministero (perché applicabile solo a istanza dell’accusa) in casi di alimenti sofisticati, medicine dannose, impianti non rispettosi di normative antinfortunistiche, autoveicoli condotti da chi non in regola con il Codice della Strada o immobili covi di armi, esplosivi o ordigni incendiari. È un decreto de plano e quindi immediatamente eseguito: il contraddittorio è ammesso solo successivamente, in fase di riesame e a seguito di opposizione (così come nel caso esaminato). Ove anche in tale sede il sequestro fosse confermato, solo a seguito di sentenza potrà aversi la revoca o la conferma della misura, con trasformazione della stessa

da preventivo a conservativo quale garanzia dei crediti sorti a seguito del
procedimento (come recita l’art. 316 del Codice Penale: «Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di altra somma dovuta all’erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell’imputato o delle somme o case a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento. …»).

Il pensiero della Corte

Appare ormai chiaro l’indirizzo giurisprudenziale che la Corte di Cassazione intende suggerire agli operatori del settore (e non solo) quando si trovano di fronte a un’ipotesi di reato che preveda quello prescritto dall’art. 348 del Codice Penale. E appare altresì chiaro il percorso che, seppur lentamente, la Suprema Corte ha intrapreso: l’odontoiatra dapprima appare inconsapevole, connivente, forse sì, censurabile quanto vuoi ma non punibile neppure in qualità di correo per il ravvisato reato di abusivismo. Di poi, pur rivestendo sempre i panni di presunta incolpevole vittima ingannata dall’astuto odontotecnico che si improvvisa dentista, si ritiene debba essere ritenuto correo (molto edulcorato) dell’imputato reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Infine, è solo in epoca recente che la Corte affila i coltelli e imputa al dentista (in uno all’abusivo e agli altri dipendenti/collaboratori di studio) il reato, assai più grave, di associazione a delinquere (vedi Il Dentista Moderno novembre 2008) che porta la pena dalla reclusione fino a sei mesi (con la multa da 103 a 516 euro) prevista dall’art. 348 del Codice Penale alla reclusione da uno a cinque anni comminata dall’art. 416 sempre del Codice Penale.

E in uno scenario quale quello attuale, ove crisi, pressappochismo e bramosia inducono molti odontoiatri a ignorare norme comportamentali e Codici, siano essi Penali e Deontologici (Art. 67 del Codice di Deontologia Medica: «È vietato al medico collaborare a qualsiasi titolo o di favorire, anche fungendo da prestanome, chi eserciti abusivamente la professione. Il medico che nell’esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione o di casi di favoreggiamento dell’abusivismo, è obbligato a farne denuncia all’Ordine territorialmente competente.») rassicura il sapere che non solo agli Ordini professionali ma anche ad «altri» interessa tutelare la professionalità, l’onestà, la competenza e l’affidabilità che da sempre hanno comunque contraddistinto la sfera medica e odontoiatrica e restituire così ai pazienti quei sorrisi che l’incompetenza e la noncuranza di avidi hanno spento.

Il sequestro - Ultima modifica: 2009-11-19T15:52:44+00:00 da fabiomaggioni