Il concordato preventivo biennale”, in sigla “CPB”, è l'istituto che è stato  introdotto nell’ordinamento tributario con l’approvazione del decreto “accertamento”, nel febbraio di quest’anno. Dal 15 giugno, chi ne ha diritto potrà chiedere all’Agenzia delle entrate di ricevere una proposta, che sarà libero di accettare o rifiutare, di un importo predeterminato sul quale, indipendentemente dai risultati effettivi della propria contabilità annuale e dal reddito effettivo dell’attività, calcolare le imposte dovute per l’anno in corso e per il 2025.

Un fisco più “amico” potrebbe accontentarsi di prelevare annualmente sui risultati dell’attività un importo fisso e noto in anticipo, magari senza obblighi di emettere fatture e fare le dichiarazioni, astenendosi da ogni tipo di controllo o verifica.
In altre parole, un “mondo alla rovescia” rispetto a una realtà che dura da circa settant’anni: articolati obblighi contabili, presentazione annuale della dichiarazione dei redditi, calcolo in “autotassazione” e versamento di imposte proporzionali al reddito dichiarato: più si produce, più si paga.
Una nuova modalità opzionale di gestire il rapporto con il fisco, con risultati che assomigliano a quanto descritto. In questo articolo si tratteggeranno i meccanismi di base di questo nuovo istituto, con alcune riflessioni sulla sua effettiva convenienza.

Il nuovo concordato preventivo

In modo del tutto facoltativo, il contribuente professionista, studio associato o società che ne ha diritto a partire dal 15 giugno di quest’anno potrà chiedere all’Agenzia delle entrate di ricevere una proposta, che sarà comunque libero di accettare o rifiutare, di un importo predeterminato sul quale, indipendentemente dai risultati effettivi della propria contabilità annuale e dal reddito effettivo dell’attività, calcolare le imposte dovute per l’anno in corso, cioè il 2024, e anche per il 2025.

In pratica, non si dovrà attendere la conclusione dell’anno e i suoi risultati effettivi per sapere quanto si dovrà versare. Inoltre, l’importo deciso dall’Agenzia delle entrate e accettato dal contribuente non potrà variare, se non per circostanze eccezionali legalmente stabilite: l’imposta resterà dunque la stessa sia che il reddito effettivo sia maggiore o minore rispetto a quell’importo “concordato”.

Sull’importo proposto dall’Agenzia delle entrate le imposte sono da calcolarsi con le ordinarie aliquote, il nuovo istituto non tocca, infatti, il livello di tassazione né le regole applicative delle vare imposte, ma si limita a determinare a priori l’importo sul quale effettuare il calcolo.

Le imposte oggetto di concordato preventivo

L’Agenzia delle entrate formula la proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi (Irpef per le persone fisiche e Ires per le società di capitali) e dell’Irap. Questo vale per i contribuenti che non aderiscono al regime fiscale agevolato cosiddetto forfetario.

Per chi si avvale del regime forfetario, invece, la proposta sarà formulata per il solo periodo di imposta 2024 e l’applicazione del concordato preventivo non sarà più anche “biennale”, bensì limitata, e solo in via sperimentale, a una sola annualità.

L’adesione al concordato non produce effetti ai fini dell’IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie; dunque, permangono gli obblighi di fatturazione e dei versamenti periodici quando dovuti e, per i contribuenti non “forfetari”, quelli di tenuta dei registri fiscali correlati a questa imposta.
Gli obblighi di compilazione e invio delle dichiarazioni delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap per chi vi è tenuto, di allegazione del modello “ISA” e di versamento alle previste scadenze, permangono invariati.
Non è prevista, dunque, alcuna semplificazione burocratica.

Come funziona il concordato preventivo con il fisco

Chi vorrà ricevere la proposta deve attendere il 15 giugno di quest’anno, data in cui l’Agenzia delle entrate renderà disponibile un apposito software per l’acquisizione dei dati necessari ai fini dell’elaborazione della proposta.
Oltre ai dati che il contribuente invierà tramite questo software, che rappresenta quindi una vera e propria domanda di accesso, l’Agenzia delle entrate ne acquisirà altri dalle banche dati nella sua disponibilità, in primis dall’anagrafe tributaria.
L’invio di questi dati, verosimilmente, dovrà avvenire in tempo utile per poter effettuare il versamento della prima rata di acconto delle imposte per il 2024, da calcolarsi sull’importo concordatario, che per quest’anno è stata spostata dal 30 giugno al 31 luglio. Dalla lettura della normativa approvata non si evince la presenza di un obbligo di invio della domanda in capo al contribuente.
Appare dunque possibile non presentarla. Su questo aspetto, che è assai rilevante come si dirà, si auspica sia dato in tempo utile un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle entrate.
Chi presenterà la domanda e intende accettarla dovrà procedere con la seguente modalità:

• i contribuenti non “forfetari” dovranno compilare un apposito nuovo quadro del modello “ISA” allegato alla dichiarazione dei redditi che si presenta nel 2024 per il reddito del 2023, il “quadro P”;

• i contribuenti “forfetari” compileranno una apposita nuova sezione del quadro “LM” della medesima dichiarazione.

Il termine finale per l’accettazione è il 15 ottobre, data di scadenza del termine per l’invio telematico delle dichiarazioni. L’accettazione della proposta non è revocabile.

Chi può accedere al concordato preventivo con il fisco

L’istituto è accessibile dalle partite Iva ordinarie, titolari di redditi di lavoro autonomo e di impresa, incluse le società di capitali e le cooperative che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, gli ISA e, in via sperimentale, anche ai forfetari, purché esercenti attività per le quali sia stato approvato uno specifico ISA, come è per le attività del settore odontoiatrico.
Per tutti i contribuenti, l’accesso al CPB è inibito qualora l’attività fosse iniziata nel 2023.
Per i contribuenti ordinari, l’obbligo di applicazione dell’ISA comporta che le attività “maggiori”, quelle che hanno superato nel 2023 il limite di ricavi o compensi di lavoro autonomo di 5.164.569 euro, escluse dall’ISA, non potranno accedere al CPB.
Sono esclusi dall’accesso al CPB quei contribuenti che, con riferimento al 2023, hanno debiti insoluti con l’Agenzia delle entrate e gli Enti previdenziali pari o superiori a 5.000 euro.
Sono altresì esclusi quei contribuenti che, nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi.
Anche la condanna per reati tributari, per false comunicazioni sociali, per riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, impediscono l’accesso all’istituto se commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.
Prima di decidere di aderire, dunque, è opportuno che con il commercialista venga eseguita una accurata due diligence fiscale, estesa ai tre anni precedenti a quello di prima applicazione del concordato, per essere sicuri che, successivamente all’adesione, non emergano cause che possano portare alla decadenza del “patto”.

Effetti dell’adesione al concordato preventivo

Nelle intenzioni del legislatore, l’adesione alla proposta consentirebbe un rapporto più certo con il fisco e la possibilità di risparmiare imposte qualora, rispetto all’importo oggetto della proposta, il reddito che sarà effettivamente conseguito per gli anni 2024 e 2025 si rivelasse superiore. Viceversa, se il reddito effettivo fosse inferiore a quello concordatario, si verseranno imposte che in assenza di adesione alla proposta non si sarebbero versate.
Per incentivare l’adesione, la norma mette sul tappeto anche la non applicazione, per gli anni oggetto del concordato, degli accertamenti fiscali, ma non arriva a “scudare” del tutto il contribuente, che rimane comunque soggetto ai controlli fiscali tramite accessi, ispezioni e verifiche.

Se chi aderisce alla proposta ha un basso punteggio dell’ISA, avrà comunque diritto per gli anni concordati ad avere tutte le premialità di chi invece ha il punteggio ISA massimo, cioè 10, fra cui la diminuzione della durata del periodo in cui si può essere accertati, e non è escluso che nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che ogni anno definisce la premialità per i punteggi ISA, ancora da emanare al momento della stesura di questo articolo, entrino altri incentivi.

Oltre alla “carota” degli incentivi, c’è, nella norma, anche un “bastone”: è prevista una intensificazione dell’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono. Si attende un chiarimento per capire se per soggetti che “non aderiscono” vanno intesi quelli che hanno fatto la domanda e poi non l’hanno accettata, o anche quelli che la domanda non l’hanno fatta non avendo alcuna intenzione di accedere all’istituto. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato. Il reddito effettivo rileva anche ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

Infine, occorre tenere conto, per i professionisti ordinisti, che nonostante la norma consenta, facoltativamente, di calcolare i contributi previdenziali da versare sul reddito concordato e non su quello effettivo, cosa che potrebbe interessare chi avesse un reddito effettivo superiore a quello concordato, e in tal modo oltre al risparmio sulle imposte avrebbe anche quello sui contributi, l’associazione delle casse previdenziali private, l’ADEPP, ha fatto sapere che non ritiene legittima questa facoltà e dunque gli ordinisti verseranno comunque sul reddito effettivo.

A chi conviene il concordato con il fisco

Innanzitutto, conviene allo Stato, che con questo provvedimento punta a “stanare” i “reprobi dell’ISA”, quei contribuenti con un punteggio di affidabilità fiscale basso, inferiore all’8 magari di molto, che con l’adesione diventano subito “virtuosi” e ricevono i pieni benefici del punteggio massimo. È verosimile che la proposta che sarà fatta, ossia l’importo concordatario, nel caso di contribuente con basso punteggio ISA sia circa quello che servirebbe per passare a un punteggio di almeno 8. Più in generale, la convenienza massima è per quelle attività che prevedono negli anni 2024 e 2025 un aumento dei risultati rispetto al 2023, si pensi alle start-up, alle nuove attività che stanno vivendo il periodo di rapida crescita che di solito le caratterizza. Stando al tenore letterale della norma, ci può essere una notevole convenienza per il professionista singolo e associato che negli anni del concordato realizzi delle somme per la cessione della clientela e di altri elementi immateriali della sua attività, magari anche cospicue, le quali dovrebbero essere escluse dalla tassazione a differenza dei valori delle plusvalenze sui beni strumentali che andranno, se realizzate, aggiunte all’importo concordato al momento della dichiarazione.

Chi fosse impegnato in una cessione totale o parziale dell’attività, con una programmazione attenta degli incassi ad essa collegati, potrebbe realizzare, aderendo al CPB, importanti risparmi fiscali.
A seguito dell’approvazione del decreto accertamento, nell’ordinamento tributario è stato introdotto l’istituto del “concordato preventivo biennale”, in sigla CPB. Si tratta di una nuova modalità di gestire il rapporto con il fisco che potrebbe, per molti, avere notevoli vantaggi. Mini guida per capire come funziona e a chi conviene approfittarne

 

Concordato preventivo biennale con il fisco: vale anche per gli odontoiatri - Ultima modifica: 2024-05-29T15:36:19+00:00 da K4
Concordato preventivo biennale con il fisco: vale anche per gli odontoiatri - Ultima modifica: 2024-05-29T15:36:19+00:00 da K4