L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una “Guida” sulla gestione dell’imposta di bollo di 2 €. sulle fatture elettroniche, nella quale si descrive la nuova procedura informatica per il conteggio trimestrale degli importi dovuti e l’effettuazione dei relativi versamenti. Inoltre si descrive la gestione delle violazioni e chiarita la tempistica dell’adempimento.
La novità è già attuale e riguarda un grande numero di dentisti, quelli che emettono fatture elettroniche di importo superiore a 77,47 €. verso altri colleghi, ambulatori, enti, relativamente a prestazioni professionali eseguite su pazienti di questi ultimi soggetti.
L’accesso alla nuova procedura informatica avviene attraverso il servizio “Pagamento imposta di bollo” visibile nella pagina “Consultazione” delle fatture elettroniche nel sito “Fatture e corrispettivi”. Si può presumere che le funzioni presenti nel sito “ufficiale” dovrebbero essere accessibili anche da programmi informatici di terze parti, con i quali il dentista gestisse la sua fatturazione elettronica.
Si ricorda che nelle fatture elettroniche l’imposta di bollo dovuta si assolve al momento di trasmissione della fattura al sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle entrate, impostando manualmente al valore “SI” un apposito campo del tracciato record della fattura elettronica, attraverso il programma con cui si sta componendo e predisponendo all’invio a SDI la fattura elettronica, in pratica “flaggando” una casella di spunta.
I due elenchi trimestrali
Il sistema informatico dell’Agenzia delle entrate terrà conto di ogni fattura elettronica emessa con bollo, come descritto, in ogni trimestre solare e mette a disposizione entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre il loro elenco, chiamato “Elenco A”. Si ricorda che questo elenco è visibile nel sito “Fatture e corrispettivi”. Tale elenco è già visibile relativamente al primo trimestre del corrente anno. Questo elenco non è modificabile da parte del soggetto che ha emesso le fatture o del commercialista cui è stata attribuita la delega per operare per suo conto sul sito “Fatture e corrispettivi”.
Qualora si emettesse una fattura di importo superiore a 77,47 € per operazioni esenti, quali sono le sanitarie, però dimenticandosi di valorizzare con il “SI” il campo “bollo” di cui si è detto, entro lo stesso termine trimestrale precedente apparirà nel sito un ulteriore sezione, chiamata “Elenco B”, che mostrerà appunto l’elenco di queste eventuali fatture, sempre con riferimento al trimestre solare. Questo elenco però è modificabile da parte dell’utente o del commercialista delegato, in quanto sarà possibile giustificare l’assenza del bollo da una o più di queste fatture in presenza di precisi motivi dettagliatamente indicati a pagina 6 della “Guida”, motivi che, peraltro, non riguardano i dentisti.
La modifica può anche consistere nell’ aggiunta di fatture elettroniche emesse nel trimestre e soggette a bollo, ma non presenti in nessuno dei due elenchi trimestrali, cosa che, a nostro avviso, potrebbe capitare solo a seguito di un errore del sistema informatico. Le modifiche a “Elenco B” devono essere effettuate entro una determinata data per ogni trimestre solare; superata questa data, le fatture presenti nell’elenco e non modificate saranno considerate definitivamente soggette all’imposta di bollo e il correlato importo sarà visualizzato dalla procedura informatica.
La consultazione e l’eventuale modifica dei due elenchi, entro precise scadenze trimestrali, costituisce dunque un nuovo onere per il soggetto che emette le fatture elettroniche, in ordine al corretto e tempestivo adempimento del tributo.
Il versamento del tributo
Dai due elenchi è accessibile la procedura per il versamento degli importi dovuti con addebito diretto su un conto bancario intestato al soggetto che ha emesso le fatture, di cui, al momento del pagamento, si dovrà inserire l’IBAN nella procedura. Il versamento deve effettuarsi a scadenza trimestrale entro una ben determinata data collegata a ogni trimestre solare. Si tratta dunque di quattro versamenti all’anno.
In alternativa alla procedura di addebito bancario diretto, è possibile versare gli importi conteggiati dal sistema informatico con F24. Tuttavia, ad avviso di chi scrive, è preferibile utilizzare la procedura bancaria diretta. Tale ultimo suggerimento deriva dalla considerazione della modalità di assegnazione al trimestre delle fatture. Infatti, l’assegnazione all’uno o all’altro trimestre è fatta in base alla data di consegna della fattura elettronica, non a quella di invio allo SDI. Potrebbe capitare quindi, in connessione con fatture inviate a SDI, dunque emesse, negli ultimi giorni dell’ultimo mese del trimestre, siano consegnate o messe a disposizione del cliente nei primi giorni del trimestre successivo. Il sistema considererà queste fatture, per quanto riguarda la debenza del bollo, pertinenti al secondo dei due trimestri. Qualora chi deve versare gli importi procedesse con F24 e versasse un importo calcolato esternamente alla procedura dell’Agenzia, considerando incluse nel trimestre oggetto di versamento fatture che invece per l’Agenzia sono, per quanto descritto, del trimestre successivo, pur non configurandosi alcuna violazione si verrebbe a creare una squadratura fra gli importi versati dal contribuente e quelli determinati dall’Agenzia delle entrate, differenza che dovrebbe poi essere chiarita con un contatto presso l’Agenzia.
Ritardi, omissioni, errori
Un altro non indifferente vantaggio della scelta di effettuare i versamenti con la procedura bancaria diretta, è che questa, in caso di ritardi nel versamento rispetto alla scadenza stabilita, calcola in modo autonomo la sanzione e gli interessi previsti per la regolarizzazione spontanea con “ravvedimento operoso”, consentendone il pagamento contestualmente al saldo dell’importo trimestrale dovuto per l’imposta.
In ogni caso, anche a “ravvedimento operoso” effettuato l’Agenzia delle entrate trasmetterà al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta certificata presente nell’elenco INI-PEC, nella quale indica l’importo dovuto per l’imposta, secondo i suoi conteggi, la sanzione del 10% dell’importo e gli interessi. Si tratta di un vero e proprio “avviso bonario”, in quanto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione si deve procedere al versamento di quanto indicato, oppure a informare l’Agenzia del già avvenuto “ravvedimento”. Pur anche potendosi trattare di importi non significativi, il ritardo nel versamento, anche se ravveduto, obbligherà dunque a comunicare all’Agenzia, per via telefonica o telematica, che si è già utilizzato appunto dell’istituto del ravvedimento operoso. In sintesi, un ulteriore onere.
In caso di omissioni o versamento di importi inferiori a quelli conteggiati dalla procedura, cosa quest’ultima che, utilizzando la procedura di addebito bancario diretto non dovrebbe mai verificarsi mentre è possibile versando con F24, l’Agenzia invierà la medesima comunicazione telematica di cui si è detto.
Inquadramento temporale dell'adempimento
Nella “Guida” dell'Agenzia delle entrate è pubblicata una chiara tabella con tutte le date rilevanti per la gestione tempestiva dell’intera procedura.
Paolo Bortolini